Regolamento didattico
Regolamento Didattico
Biennio Superiore Sperimentale
per il conseguimento del Diploma Accademico di secondo livello in “ Discipline musicali”.
REGOLAMENTO DIDATTICO INTERNO
approvato dal Consiglio Accademico il 28 novembre 2006
Premessa
Il Conservatorio Statale di musica “G. Pierluigi da Palestrina”, in applicazione del D.M. dell’8/01/04, istituisce dall’anno accademico 2004-2005 il Biennio Superiore Sperimentale per il conseguimento del Diploma Accademico di secondo livello in “Discipline musicali” – (autorizzazione MIUR del 05/10/04 prot. 4521).
La scelta dei corsi da attivare è scaturita dalla necessità di offrire la più ampia gamma di possibilità operative, in relazione anche alla condizione di insularità della nostra regione, e dalla conseguente esigenza di fornire in loco opportunità di alta formazione, di ricerca e di produzione musicali.
Tutte le risorse umane disponibili all’interno dell’Istituzione sono invitate ad esprimere la propria professionalità all’interno di una struttura flessibile e aperta, in costante contatto con l’evoluzione del mondo musicale internazionale tramite l’organizzazione di stages e seminari.
Ove le forze interne all’Istituzione non fossero sufficienti per la copertura di alcuni insegnamenti, si farà ricorso a convenzioni con la locale Università degli studi, con altre Istituzioni o personalità esterne.
L’indispensabile congiunzione tra le competenze così trasmesse e il mondo del lavoro sarà realizzata tramite l’organizzazione di eventi culturali interamente prodotti dall' Istituzione, o in collaborazione con altre strutture, realizzati presso l’Auditorium annesso al Conservatorio. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento potranno essere soggette a variazione.
Art. 1. Requisiti per l’ammissione ai corsi di studio
L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di uno specifico esame.
Possono presentare domande di accesso ai corsi gli studenti che non siano iscritti ad altri corsi di corrispondente livello (D.M. 8/1/04) secondo la seguente tipologia:
- studenti in possesso di un diploma di Conservatorio e del diploma secondario superiore o titolo equipollente;
- studenti in possesso di un diploma accademico di I livello conseguito presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati;
- studenti in possesso di Laurea o titolo equipollente.
Possono essere attribuiti eventuali debiti/crediti in relazione al precedente percorso formativo.
Le N.M.del 19/02/04 e del 17/03/04 hanno ribadito la preclusione alla contemporanea frequenza, nello stesso anno accademico, del biennio specialistico e di altri corsi di primo o secondo livello.
Art. 2. Durata normale dei Corsi e conseguimento del titolo di studio
La durata normale dei Corsi per il conseguimento del Diploma accademico di II livello è di due anni e non è consentita l’abbreviazione. Per conseguire il Diploma lo studente deve aver acquisito 120 crediti, pari a 60 per ciascun anno di corso.
Art. 3 Obiettivi formativi
L’obiettivo dei Bienni Superiori sperimentali è quello di formare figure professionali che possiedano una elevata preparazione, conoscenze approfondite ed un’ampia gamma di competenze in tutti i settori dell’interpretazione musicale, della composizione e dell’uso delle nuove tecnologie applicate alla musica.
L’attuale panorama culturale e professionale italiano ed internazionale ha evidenziato l’esigenza del raggiungimento di standard di preparazione che rispondano alle necessità del mercato del lavoro, i cui meccanismi richiedono, per le nuove professionalità, figure altamente qualificate, capaci anche di rispondere con elasticità ai multiformi aspetti della cultura musicale.
Con l’istituzione dei nuovi corsi si è colta l’opportunità di modificare sensibilmente, nella direzione sopra enunciata, l’offerta formativa finalizzata all’ampliamento delle competenze degli studenti e del loro bagaglio culturale.
Art. 4. Articolazione dei percorsi formativi
Il percorso formativo interdisciplinare potrà essere personalizzato secondo gli interessi specifici dello studente all’interno delle
- attività formative di base
- attività formative caratterizzanti
- attività formative integrative e affini
- altre attività formative
fino al raggiungimento di 60 crediti per ogni annualità, come previsto da ogni corso di studio.
All’interno delle attività formative caratterizzanti, qualora la disciplina “prassi esecutiva e repertorio” preveda diversi percorsi , lo studente indicherà un percorso formativo nel quale almeno tre dei repertori previsti siano distribuiti nell’arco delle due annualità, con la possibilità di raggiungere il numero totale dei crediti di quella disciplina, attribuendo eventualmente maggiore o minore peso a ciascuna delle articolazioni. Il piano di studi proposto dallo studente dovrà essere approvato dal Consiglio di Corso.
Art. 5 Crediti formativi
I crediti sono ottenuti dallo studente attraverso il superamento degli esami previsti nel piano di studi personale, approvato dal Consiglio di Corso.
Art. 6. Offerta formativa
Per le discipline caratterizzanti lo studente potrà indicare la scelta del docente.
L’assegnazione è determinata dalla compatibilità con la disponibilità del docente titolare e i limiti previsti per la formazione delle classi.
Questo consentirà all’allievo un’ulteriore personalizzazione del percorso formativo a seconda dei suoi interessi specifici.
Il Consiglio di Corso, presieduto dal Direttore o da un suo delegato, verificato che i contenuti della proposta dello studente siano in linea con gli obiettivi formativi, approverà quindi il piano di studi.
Art. 7. Consiglio di Corso
Il Consiglio di Corso, presieduto dal Direttore o da un suo delegato, è composto dai docenti degli insegnamenti che fanno parte di ogni corso di studio. Approva i piani di studio degli studenti e delibera in merito alla valutazione delle attività esterne, o svolte nell’ambito dei corsi tradizionali, di cui gli studenti chiedono il riconoscimento.
Art. 8. Iscrizioni e fuori corso
L’iscrizione al primo anno di corso avviene a seguito del positivo esito dell’esame di ammissione ed è subordinata alla disponibilità di posti.
Si definisce fuori corso lo studente che alla scadenza della durata legale del corso (terza sessione – febbraio – della seconda annualità) non abbia espletato gli esami previsti dal piano di studi.
I contributi previsti per l’iscrizione e la frequenza sono determinati dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto.
Art. 9. Piano di Studi
Ogni studente deve presentare alla segreteria didattica del Conservatorio, entro 30 giorni dall’iscrizione di ogni anno Accademico il proprio piano di studi per l’anno di corso.
Il Piano di studi verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Corso.
Lo studente ha facoltà di chiedere al Consiglio di Corso, entro il mese di marzo, la modifica del suo piano di studi.
Art. 10. Obblighi di frequenza
La frequenza agli insegnamenti che costituiscono il curriculum dello studente è condizione indispensabile per poter partecipare agli esami e per maturare i relativi crediti.
Tutti gli insegnamenti prevedono un numero minimo obbligatorio di presenze, comunque non inferiore ai 2/3 delle lezioni previste dal corso.
La partecipazione degli studenti alle pubbliche esibizioni (Concerti, saggi, lezioni pubbliche, seminari, conferenze, etc), se non previste nel piano di studi, comporta il riconoscimento di crediti aggiuntivi tra le “altre attività formative”.
Art. 11. Esami d’ammissione- Commissioni- Valutazioni
La Commissione dell’esame di ammissione, per ogni Corso, è formata da almeno tre docenti delle discipline caratterizzanti.
Gli esami di ammissione sono pubblici.
La valutazione è espressa in trentesimi ai fini della graduatoria.
Art. 12. Modalità di svolgimento degli esami - Commissioni - Valutazioni
L’ appello d’esame è indetto, di norma, in tre sessioni per anno
- sessione giugno-luglio
- sessione settembre – ottobre
- sessione gennaio-febbraio
Per particolari motivi connessi alla didattica, alla logistica e/o ad una più efficace distribuzione temporale degli esami, possono essere programmati anche appelli straordinari.
Le Commissione d’esame sono presiedute dal Direttore o da un suo delegato e formate dal docente che ha curato la preparazione dell’allievo e da almeno altri due docenti della stessa disciplina, o di disciplina tradizionalmente affine, o di specifica e comprovata competenza.
Per ogni esame la valutazione del profitto individuale dello studente è determinata dalla media matematica del voto di ogni commissario espressa in trentesimi. In caso di centesimi si arrotonda in eccesso da 0,50 o in diminuzione fino a 0,49.
La lode, per essere assegnata, deve essere accolta all’unanimità dalla Commissione.
Art. 13 Esame finale – Commissione – Valutazione
Al termine del biennio sperimentale è prevista una prova finale.
La prova finale, cui è attribuito il valore di 10 crediti, verte per gli strumentisti e i cantanti sull’esecuzione della durata min. di 30 minuti, max 45 minuti con relativa presentazione della tesi - elaborato originale (secondo quanto stabilito dal Consiglio Accademico) che tratti di un argomento tecnico – interpretativo. La prova finale dovrà riguardare una delle discipline caratterizzanti.
Il relatore potrà essere indicato dallo studente tra i Docenti delle discipline caratterizzanti, il quale potrà avvalersi di un correlatore. Insieme al titolo di studio verrà rilasciata una certificazione supplementare contenente le indicazioni sugli obiettivi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.
Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo aver maturato tutti gli altri crediti del proprio percorso formativo.
La Commissione della prova finale è formata da un numero dispari di componenti (almeno cinque). La Commissione è presieduta dal Direttore e deve comprendere il relatore, il docente o i docenti che hanno curato la preparazione per la prova finale.
Le commissioni, costituite con nomina del Direttore, devono assicurare una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative.
La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi, con eventuale lode. La lode, per essere assegnata, deve essere accolta all’unanimità dalla Commissione.
Il voto finale di diploma è dato dalla somma del voto espresso dalla commissione (con un punteggio non superiore a 11/110) e la media ponderata, rapportata a centodecimi, delle valutazioni conseguite nei singoli esami.
La media ponderata risulta dalla seguente distribuzione:
- attività formative di base 10%
- attività formative caratterizzantI 70%
- attività formative affini o integrative 10%
- attività formative scelte dallo studente 10%
Art. 14. Riconoscimento di frequenza, esami ed attività interne ed esterne al Conservatorio
La valutazione delle altre attività formative svolte dagli studenti è effettuata dal Consiglio di Corso, al termine di ogni anno accademico e riguarda il complesso delle attività attinenti e documentate svolte nell’arco temporale dello stesso.
Lo studente è tenuto a presentare un curriculum documentato, ordinato per tipologia di attività e in ordine cronologico, delle attività svolte nel corso dell’anno accademico e ritenute utili per il conseguimento dei crediti. Deve essere sottoscritto con firma autografa dello studente.
DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE | Crediti formativi |
Ear training | 5 |
Informatica musicale | 5 |
Laboratorio di formazione orchestrale | 5 |
Laboratorio di musica vocale strumentale barocca | 5 |
Laboratorio di Teatro musicale contemporaneo | 5 |
Linguaggi di programmazione per l’informatica musicale | 5 |
Psicologia della musica | 5 |
Storia comparata delle arti | 5 |
Tecniche di rilassamento | 5 |
Tecnologia on-line per la musica e l’e-learning | 5 |
Altre discipline a scelta dello studente potranno essere indicate tra quelle collettive di qualsiasi biennio e saranno attivate solo in presenza di almeno cinque richieste.
Data di ultima modifica: 19/03/2018