Regolamento didattico

TRIENNIO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI I LIVELLO REGOLAMENTO DIDATTICO INTERNO
Approvato il 17 dicembre 2003 e modificato dal Consiglio Accademico il 12 Ottobre 2006

Premessa
Il presente Regolamento interno a questa Istituzione, determina le modalità di impostazione didattico-scientifica e di attuazione del Triennio Superiore di Studi Musicali di I livello autorizzato dal M.I.U.R. il 23/01/2004.

Il Triennio Superiore si propone di determinare una nuova formulazione degli studi musicali superiori ed è finalizzato al conseguimento di una Alta formazione musicale caratterizzata da una adeguata padronanza di metodi e contenuti disciplinari e dall’acquisizione di competenze culturali specifiche, in relazione a nuovi sbocchi professionali ed in linea con gli standard europei.

Il Triennio Superiore consente il conseguimento del Diploma Accademico di I livello, premessa indispensabile al successivo Biennio di II livello ad indirizzo specialistico. In questa prospettiva un certo numero di discipline del triennio, alcune delle quali a scelta dello studente, possono costituire un approccio all’approfondimento specialistico previsto nel II livello. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento potranno essere soggette a variazione. Rimangono in ogni caso invariate le disposizioni relative all’ordinamento e al funzionamento dei percorsi tradizionali di studio.


Art. 1 Definizioni
a) con Regolamento didattico il Conservatorio di Cagliari intende il presente Regolamento che disciplina a livello di Istituto lo svolgimento del Triennio Superiore di I livello;
b) per Corso l’insieme di insegnamenti che formano l’indirizzo di studio al quale lo studente è iscritto;
c) per insegnamenti le discipline, relative ad ogni singola Scuola, incluse nel piano di studi del triennio Superiore;
d) per ordinamento didattico dei Corsi, l’ordinamento che disciplina lo svolgimento dei singoli Corsi di studio, i requisiti curricolari, i livelli formativi e la preparazione personale specificatamente richiesta per ciascun Corso del I livello e le modalità per la relativa verifica;
e) per titolo di studio, il Diploma accademico di I Livello rilasciato dal Conservatorio di Cagliari al termine del corso di studi;
f) per obiettivi formativi, l’insieme di conoscenze e abilità professionali acquisite al termine dei singoli percorsi;
g) per attività formativa, ogni attività strutturata, indispensabile al raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti, ivi incluse le attività di insegnamento, i seminari, le esercitazioni pratiche, di laboratorio, di tutorato, i tirocinii, le tesi, la produzione artistica nonché le attività di studio individuale e di autoapprendimento;
h) per curriculum, l’insieme delle attività formative interne ed esterne finalizzate, per ciascun allievo, al conseguimento del diploma;
i) per credito formativo, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente per l’acquisizione di abilità e conoscenze di cui sopra;
j) per corsi tradizionali i corsi svolti presso un Conservatorio o Liceo Musicale Pareggiato secondo l’ordinamento tradizionale.


Art. 2 Crediti formativi
Per convenzione ad ogni credito formativo corrispondono 25 ore di lavoro per studente. La quantità media di lavoro annuale di apprendimento svolto da uno studente, è fissata in 60 crediti formativi comprensivi della frequenza ai corsi, ai seminari, a laboratori, allo studio individuale e ad altre attività riconosciute.
I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento di un esame o di altra forma di verifica del profitto, comunque effettuata mediante una valutazione espressa con un voto in trentesimi. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro Istituto compete all’Istituto medesimo di accoglienza. Possono essere previste forme di verifica dei crediti acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
Possono essere riconosciuti da apposita commissione come crediti formativi anche le conoscenze e le abilità professionali maturate in attività formative esterne, pertinenti e di adeguato livello, specie quelle alla cui progettazione e realizzazione il Conservatorio abbia concorso.

Art. 3. Requisiti per l’ammissione ai corsi di studio
L’ammissione al Triennio Superiore ha come presupposto indispensabile il possesso di una adeguata preparazione di base teorico-pratica.
Essa è dunque condizionata al superamento di un esame di ammissione tendente all’accertamento del possesso dei requisiti di formazione di base e di comprovate capacità ed attitudini.

A tal fine gli ordinamenti didattici di ogni singolo Corso definiscono le conoscenze richieste per l’ammissione e i criteri di verifica. Possono presentare domanda di ammissione al Triennio Superiore, sia coloro che siano già iscritti al Conservatorio, sia gli studenti esterni, inclusi quelli stranieri che, privi di titoli riconosciuti o equipollenti a quelli intermedi di Conservatorio, ritengano di avere una preparazione generale e specifica adeguata.
Il Conservatorio ha la facoltà di attivare corsi propedeutici per allineare la preparazione ai requisiti richiesti per l’ammissione al triennio.

Al Triennio Superiore si accede con Diploma di Istruzione secondaria superiore o altro titolo conseguito all’estero e riconosciuto idoneo, e previo accertamento dei requisiti di formazione di base di cui sopra. In caso di comprovate capacità ed attitudini, possono essere ammessi ai corsi triennali di I livello, studenti che ne facciano domanda ancorché privi del diploma di istruzione secondaria che sarà, comunque, indispensabile per il conseguimento del Diploma accademico di I livello. In tal caso lo studente è tenuto a produrre annualmente un’autocertificazione di iscrizione ad una scuola secondaria superiore. Non è consentita l’ammissione al Triennio a coloro che siano già in possesso del diploma tradizionale relativo allo stesso Corso per cui si chiede l’ammissione.
Non è consentito iscriversi contemporaneamente a:

  • due diversi Corsi del Triennio di I livello
  • due diversi Corsi di I e di II livello.

Gli studenti attualmente iscritti ai corsi tradizionali possano transitare al Triennio Superiore, nell’ambito dello stesso Corso, purché idonei all’esame d’ammissione.

 

Art. 4. Durata normale dei Corsi e conseguimento del titolo di studio
La durata normale dei Corsi per il conseguimento del Diploma accademico di I livello è di tre anni e non è consentita l’abbreviazione. Per conseguire il Diploma lo studente deve aver acquisito 180 crediti, pari a 60 per ciascun anno di corso e comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano (e dell’italiano per studenti stranieri).


Art. 5. Obiettivi, attività formative qualificanti
Gli obiettivi formativi qualificanti sono descritti nell’Ordinamento didattico di ogni Corso. Le attività formative indispensabili per conseguire gli obiettivi formativi sono raggruppate in sei tipologie:
a) attività formative in una o più aree relative alla formazione di base;
b) attività formative in una o più aree caratterizzanti il Corso;
c) attività formative in una o più aree affini o integrative di quelle caratterizzanti, con particolare riguardo alle culture di contesto e alla formazione disciplinare;
d) attività formative autonomamente scelte dallo studente;
e) attività formative relative alla preparazione della prova finale e alla verifica della conoscenza della lingua straniera per il conseguimento del titolo di studio;
f) altre attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro e ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso.


Art. 6. Offerta formativa
L’ordinamento didattico di ogni Corso, nel rispetto della libertà d’insegnamento, dei diritti e doveri di docenti e allievi, determina:
a) l’elenco degli insegnamenti con l’indicazione della tipologia delle attività formative e delle aree disciplinari di riferimento;
b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti attribuiti a ciascuna disciplina e la loro suddivisione percentuale nell’ambito di ciascun Corso;
c) le caratteristiche della prova d’ammissione;
d) le modalità e i programmi d’esame dei singoli insegnamenti;
e) le modalità di svolgimento della prova finale.


Art. 7. Consigli di corso e organizzazione dell’attività didattica
Il Consiglio di Corso, presieduto dal Direttore o da un suo delegato, è composto dai docenti degli insegnamenti che fanno parte di ogni corso di studio.
Approva i piani di studio degli studenti e delibera in merito alla valutazione delle attività esterne, o svolte nell’ambito dei corsi tradizionali, di cui gli studenti chiedono il riconoscimento.
Le attività didattiche, scientifiche e di ricerca, svolte nel rispetto dell’autonomia e della libertà di insegnamento, sono indirizzate, programmate, coordinate e monitorate dai Consigli di Corso presieduti dal Direttore o da un suo delegato. Le attività relative all’eventuale debito formativo , stabilito al momento dell’ammissione ai corsi, sono svolte nell’ambito dei corsi tradizionali del Conservatorio. Sarà introdotto un servizio di tutorato per gli studenti.


Art. 8. Iscrizioni e fuori corso
L’iscrizione al primo anno di corso avviene a seguito del positivo esito dell’ esame di ammissione e compatibilmente con la disponibilità di posti. Non è possibile iscriversi ad anni diversi dal primo e non è ammessa l’abbreviazione degli anni di corso. Si definisce fuori corso lo studente che, alla scadenza della durata legale del corso (terza sessione del terzo anno), non abbia conseguito il relativo titolo di studio.
I contributi previsti per l’iscrizione e la frequenza fuori corso sono determinati dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto.


Art. 9. Piano di Studi
Ogni studente deve presentare alla segreteria didattica del Conservatorio, entro 15 giorni dall’iscrizione, il proprio piano di studi per l’anno di corso.
Per le discipline caratterizzanti lo studente potrà indicare il docente scelto. L’assegnazione è determinata dalla compatibilità con la disponibilità del docente titolare e i limiti previsti per la formazione delle classi. Il piano di studi verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Corso. Lo studente ha facoltà di chiedere al Consiglio di Corso, anche durante l’anno accademico, la modifica del suo piano di studi.


Art. 10. Obblighi di frequenza
La frequenza agli insegnamenti che costituiscono il curriculum dello studente è condizione indispensabile per poter partecipare agli esami e per maturare i relativi crediti. Salvo specifiche disposizioni incluse nei programmi didattici dei singoli Corsi, tutti gli insegnamenti prevedono un numero minimo obbligatorio di presenze non inferiore ai 2/3 delle lezioni previste dal corso, fatti salvi gli obblighi per le discipline musicali d’insieme e le eventuali deroghe che i singoli docenti potranno proporre al Consiglio di Corso. Per le attività didattiche curricolari la continuità del lavoro dello studente è attestata dal docente del corso.
La partecipazione degli studenti alle pubbliche esibizioni (Concerti, saggi, lezioni pubbliche, seminari, conferenze, etc) previste dalle attività di musica da camera, d’insieme, coro, orchestra, dai laboratori e dalle attività di ricerca e produzione è obbligatoria.
Anche dopo aver assolto agli obblighi previsti dal piano di studi lo studente può essere chiamato dal Direttore, con l’obbligo di partecipazione, a far parte dell’orchestra degli studenti e/o di formazioni musicali del Conservatorio; la suddetta partecipazione, attestata dal docente del corso, comporta il riconoscimento di crediti aggiuntivi tra le “altre attività formative”.
E’ consentita la libera frequenza degli studenti a tutti i corsi, previo accordo con i relativi docenti.

Art. 11. Esami d’ammissione: Commissioni – Valutazioni
La Commissione dell’esame di ammissione, per ogni Corso, è formata da almeno tre docenti scelti tra i titolari degli insegnamenti che prevedono il maggior numero di crediti formativi nei Corsi stessi.

La commissione può essere integrata da docenti in altre discipline per la verifica delle conoscenze di base del candidato previste dal programma d’esame. La valutazione dell’esame di ammissione, è espressa con una delle seguenti indicazioni:
idoneo, idoneo con debito, non idoneo.
Agli idonei viene inoltre attribuito un voto, espresso in trentesimi, ai fini della graduatoria. Il debito eventualmente attribuito allo studente non potrà essere superiore, per ciascun insegnamento, ai due terzi dei crediti di tale insegnamento nel primo anno di corso. L‘ assolvimento del debito deve essere certificato dall’insegnante.
 

Art. 12. Modalità di svolgimento degli esami – Appelli - Commissioni - Valutazioni
L’ appello d’esame è indetto, di norma, in tre sessioni per anno:

  • sessione giugno-luglio
  • sessione settembre-ottobre
  • sessione gennaio-febbraio

Per particolari motivi connessi alla didattica, alla logistica e/o ad una più efficace distribuzione temporale delle verifiche, possono essere programmati anche appelli straordinari d’esame.
Ogni commissione è formata dal docente del corso e da almeno altri due docenti della stessa disciplina, o di disciplina tradizionalmente affine, o di specifica e comprovata competenza. Il Direttore ha facoltà di far parte delle commissioni.

La commissione, all’atto dell’insediamento nomina il Presidente ed il Segretario e comunica ai candidati il calendario delle prove e l’articolazione dell’appello.
Per ogni esame la valutazione del profitto individuale dello studente è determinata dalla media matematica del voto di ogni commissario espressa in trentesimi. In caso di centesimi si arrotonda in eccesso da 0,50 o in diminuzione fino a 0,49. La lode, per essere assegnata, deve essere accolta all’unanimità dalla Commissione.

Per gli insegnamenti che non prevedono un esame, per ogni ciclo annuale di lezioni il docente del corso effettua una verifica su quanto appreso dallo studente. L’esito positivo, determinato dalla votazione attribuita dal docente in trentesimi, è condizione necessaria per l’attribuzione dei corrispondenti crediti formativi. Per gli insegnamenti di Lingua straniera, la valutazione è sostituita da un giudizio d’idoneità (approvato o non approvato) valido al fine del riconoscimento dei crediti.
 

Art. 13 Esame finale – Commissione – Valutazione
Al termine del triennio è prevista una prova finale.
Indicazione per la prova finale del triennio superiore degli strumentisti e cantanti:

Presentazione scritta – Esecuzione della durata min. 30 minuti, max 45 minuti
La prova finale dovrà riguardare una delle materie caratterizzanti.
Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo aver maturato tutti gli altri crediti
del proprio percorso formativo.
La Commissione della prova finale è formata da un numero dispari di componenti (almeno
cinque). La Commissione è presieduta dal Direttore, o da un suo delegato, e deve comprendere il docente della materia caratterizzante prescelta per la prova finale e almeno un docente di riferimento della Scuola frequentata. Le commissioni, costituite con nomina del Direttore, devono assicurare una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi, con eventuale lode. La lode, per essere assegnata, deve essere accolta all’unanimità dalla Commissione.
Il voto finale di diploma è dato dalla somma del voto espresso dalla commissione alla prova finale (con un punteggio non superiore a 11/110) e la media ponderata, rapportata a
centodecimi, delle valutazioni conseguite nei singoli esami.
La media ponderata risulta dalla seguente distribuzione:
a) attività formative di base 10%
b) attività formative caratterizzanti 70%
c) attività formative affini o integrative 10%
d) attività formative scelte dallo studente 10%
La verifica della conoscenza di una lingua straniera comunitaria non incide sul voto finale.


Art. 14. Riconoscimento di frequenza, esami ed attività interne ed esterne al Conservatorio
La valutazione delle altre attività formative svolte dagli studenti è effettuata al termine del percorso di studi e riguarda il complesso delle attività attinenti e documentate svolte nell’arco temporale dello stesso.
Lo studente è tenuto a presentare un curriculum, ordinato per tipologia di attività e in ordine cronologico, delle attività svolte nel corso del Triennio e ritenute utili per il conseguimento dei crediti. Deve essere sottoscritto con firma autografa dello studente. Sono considerate riconoscibili le seguenti attività:
a) discipline di Conservatorio o esterne, di livello universitario, attinenti il Corso frequentato e non incluse nel piano di studio, per le quali lo studente abbia conseguito una valutazione positiva;
b) elaborati, produzioni, lavori realizzati nell’ambito dell’attività formativa interna, oltre i normali programmi di studio e d’esame;
c) attività musicale esterna documentata;
d) positiva partecipazione a concorsi, master-class, seminari etc, ( su attestazione);
e) attività correlata a tirocini formativi, oltre agli obblighi previsti nel piano di studi;
f) collaborazioni con l’orchestra, il coro e/o formazioni di musica d’insieme del Conservatorio, oltre gli obblighi previsti nel piano di studi;
g) collaborazione ad iniziative di ricerca e produzione organizzate dal Conservatorio (su attestazione);
h) partecipazione alla mobilità internazionale;
i) altre attività attinenti il Corso frequentato, a giudizio della Commissione. La valutazione di tali attività formative di cui al punto i) compete al Consiglio di Corso.



Art. 15. Riconoscimento di frequenza ed esami interni al Conservatorio
Gli studenti iscritti al Triennio Superiore possono chiedere, nei limiti del corrispondente piano di studio, il riconoscimento della frequenza o degli esami utili già sostenuti presso un Conservatorio di musica o una Università o altra Istituzione formativa italiana o straniera.
Il voto conseguito, se espresso il decimi, verrà trasformato in trentesimi. Il riconoscimento può essere totale o parziale, prevedendo nel secondo caso una o più prove integrative,anche a richiesta dello studente. Il voto finale risulterà dalla media tra il voto dell’esame riconosciuto e il voto della prova integrativa. Lo studente che chiede il riconoscimento di un corso di studi svolto nell’ambito del corso tradizionale,può chiedere di sostenere nuovamente il solo esame finale del corso e di avere quindi inserita nel proprio curriculum la nuova votazione ottenuta.


Art. 16. Obblighi relativi alla lingua straniera
La valutazione della conoscenza di una lingua straniera comunitaria è effettuata con una o più verifiche o esami. Possono essere presi in considerazione, anche a fini sostitutivi dell’esame, eventuali diplomi, attestati o certificazioni rilasciati da università, istituzioni e scuole pubbliche o legalmente riconosciute prodotti dallo studente. Gli studenti stranieri sono sottoposti a verifica di un’adeguata conoscenza della lingua italiana; in caso negativo viene loro attribuito un debito formativo da compensare nell’arco del triennio con l’obbligo di frequenza del corso di Lingua Italiana per stranieri ed il superamento dei relativi esami.


Art. 17. Norme transitorie
Fino all’applicazione dei regolamenti didattici previsti dalla L. 21/12/99 n° 508 il Conservatorio assicura il mantenimento dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli condo gli ordinamenti didattici tradizionali, disciplina la facoltà per gli studenti di optare per l’iscrizione ai corsi di studio sperimentali, mantenendo attivi i corsi di formazione musicale di base.


DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE

Discipline Ore Esami CF
Didattica del pianoforte III (corso di pianoforte) 15 1 2
Diritto e Legislazione dello spettacolo 30 1 4
Ensemble vocale e strumentale contemporaneo 30 1 4
Ensemble bandistico 30 1 4
Laboratorio di formazione corale 45 - 2
Lettura al pianoforte III 15 1 4
Musica da camera III 45 1 6
Pratica di accompagnamento pianistico III (corso di pianoforte) 15 1 4
Tecniche di lettura estemporanea II (corso di pianoforte) 15 1 2
Tecniche di rilassamento 30 1 4


Altre discipline a scelta dello studente potranno essere indicate solo tra quelle collettive di qualsiasi triennio e saranno attivate solo in presenza di almeno cinque richieste.

Data di ultima modifica: 31/03/2017